ARGOMENTI
F.A.Q.
Adesione
Come posso fare per aderire a PreviGen Fondo Pensione?
L’adesione a PreviGen Fondo Pensione non è aperta a tutti. Possono aderire solo i dipendenti delle aziende convenzionate. Per aderire a PreviGen Fondo Pensione occorre rivolgersi alla propria Azienda (generalmente alla funzione Risorse Umane).
Sono già aderente a PreviGen Fondo Pensione e ho cambiato Azienda, Qualora la nuova Azienda per cui lavoro non fosse tra quelle convenzionate a PreviGen, posso chiedere al mio datore di lavoro di convenzionarsi per proseguire i versamenti?
Il datore di lavoro potrà richiedere il convenzionamento a PreviGen per continuare a versarvi i contributi a favore del nuovo dipendente, ma solo nel caso in cui l’Azienda abbia i requisiti necessari (si veda al riguardo la pagina https://www.previgen.it/index.php/a-chi-si-rivolge/)
In ogni caso, il datore di lavoro non è obbligato a chiedere il convenzionamento a PreviGen Fondo Pensione su richiesta di un suo nuovo dipendente che risulti già iscritto al fondo in forza del precedente rapporto di lavoro. La nuova contribuzione potrà quindi affluire verso il fondo pensione di riferimento della nuova Azienda (il fondo di categoria, per esempio).
Esistono costi di adesione a carico dell’Aderente?
Lo Statuto di PreviGen Fondo Pensione non prevede costi di adesione.
Quali sono i costi di partecipazione?
Lo Statuto di PreviGen Fondo Pensione prevede che il Consiglio di Amministrazione stabilisca annualmente i costi di partecipazione.
I costi sono diversi per aderenti “attivi” e per aderenti “cessati” o “pensionabili”.
Per la definizione di aderente “cessato” o “pensionabile” e per i costi loro applicabili, consulta la Scheda dei costi.
Posso far aderire a PreviGen Fondo Pensione un mio familiare a carico?
Lo Statuto di PreviGen Fondo Pensione riserva la possibilità di adesione ai dipendenti delle aziende convenzionate. Non è quindi possibile l’adesione di familiari, anche a carico.
Sono già iscritto ad un altro fondo pensione in forza di un precedente rapporto di lavoro. La mia nuova Azienda mi propone di aderire a PreviGen. Posso farlo?
R. L’adesione a PreviGen Fondo Pensione è possibile anche in caso di precedente iscrizione ad altra forma pensionistica complementare. Nella compilazione del modulo di adesione, l’Aderente deve semplicemente dichiarare gli estremi (denominazione e numero Albo Covip) del fondo pensione al quale risulta già iscritto.
In occasione dell’adesione a PreviGen, o in un momento successivo, l’Aderente se lo desidera può anche richiedere il trasferimento della posizione maturata presso il fondo precedente.
In ogni caso, sia che l’Aderente richieda il trasferimento o meno, il soggetto che raccoglie l’adesione dovrà consegnare la Scheda costi del fondo precedente all’Aderente, il quale dovrà restituirgliene copia firmata su ogni pagina. Si tratta di un obbligo previsto dalla normativa, che ha lo scopo di facilitare il confronto tra i costi applicati dai due fondi pensione, quello al quale l’Aderente è già iscritto e quello al quale si sta iscrivendo, ovvero PreviGen.
Le Schede Costi di tutti i fondi pensione obbligati a redigerle sono disponibili nel sito della Commissione di vigilanza sui fondi pensione (Covip) alla pagina https://www.covip.it/per-gli-operatori/fondi-pensione/costi-e-rendimenti-dei-fondi-pensione/elenco-schede-costi
Qual è la differenza tra “Vecchi Iscritti” e “Nuovi Iscritti”?
I “Vecchi Iscritti” sono coloro che hanno aderito alla previdenza complementare entro il 28 aprile 1993 e non hanno mai riscattato completamente la propria posizione (possono però averla trasferita tra fondi, o riscattata parzialmente – ad esempio per effetto di anticipazioni).
I “Nuovi Iscritti” sono invece coloro che hanno aderito alla previdenza complementare successivamente al 28 aprile 1993; oppure coloro che hanno riscattato completamente la posizione maturata presso una forma pensionistica complementare alla quale avevano aderito anche prima del 28 aprile 1993.
Tra Vecchi Iscritti e Nuovi Iscritti vi sono differenze sia in termini di modalità di erogazione delle prestazioni pensionistiche, sia in termini di trattamento fiscale applicabile.
Che documentazione mi viene rilasciata dopo l’adesione?
Riceverai una email di benvenuto con le istruzioni e le credenziali per accedere all’area riservata del Fondo.
Se dimentico la password o ho problemi di accesso al sito, cosa devo fare?
Devi cliccare nell’apposito link “Password dimenticata” presente sul portale aderenti che ti consentirà di accedere alla pagina per il recupero della password, digitando il tuo codice fiscale e il tuo numero di iscrizione.
Per qualsiasi problema puoi inviare al fondo un messaggio utilizzando la sezione “Contattaci” del sito www.previgen.it, selezionando quale argomento “Problemi di accesso all’area riservata”. Ricordati di allegare al messaggio copia di un tuo documento di identità.
Come posso recuperare il mio numero di iscrizione?
Trovi il tuo numero di iscrizione sulle comunicazioni che periodicamente il fondo ti invia (ad esempio, l’email di benvenuto o l’estratto conto annuale).
In caso non potessi recuperare tale documentazione, puoi inviare al fondo un messaggio utilizzando la sezione “Contattaci” del sito www.previgen.it, selezionando quale argomento “Richiesta numero iscrizione a PreviGen”. Ricordati di allegare al messaggio copia di un tuo documento di identità.
Contribuzione
È possibile versare contributi volontari? Come devo fare?
Sì, l’aderente può versare contributi volontari. Può farlo in due modi diversi:
1) Chiedendo alla propria Azienda di effettuare una trattenuta straordinaria sullo stipendio e di versarla al fondo quale contributo volontario. In tal modo l’Azienda opererà direttamente alla fonte la deduzione del contributo (se la deduzione spetta in quanto il contributo rientra nel plafond di euro 5.164,57 annui).
2) Con un bonifico effettuato direttamente a favore del fondo. In tal caso l’aderente deve accedere alla propria Area Riservata, utilizzare la funzione “Contributo Volontario” presente nella sezione “I miei contributi” e seguire le istruzioni per il versamento.
In che misura posso stabilire la percentuale contributiva e la cadenza dei versamenti da destinare al Fondo?
La misura di contribuzione e la frequenza dei versamenti sono stabilite dalla fonte istitutiva, cioè dal contratto collettivo o dall’accordo Aziendale che individua PreviGen come fondo pensione di riferimento per la collettività Aziendale.
Per verificare le possibili scelte in tema di percentuale di contribuzione occorre rivolgersi alla funzione Risorse Umane della propria Azienda.
Come posso modificare le aliquote di contribuzione a PreviGen Fondo Pensione?
L’Aderente deve comunicare direttamente al proprio datore di lavoro la volontà di modificare le aliquote di contribuzione a PreviGen Fondo Pensione.
Le modifiche sono consentite in base a quanto previsto dal contratto collettivo o accordo Aziendale applicato dalla propria Azienda.
Posso versare solo il TFR?
In linea generale, è possibile destinare al fondo pensione esclusivamente il TFR. È però opportuno verificare cosa disponga in merito il proprio contratto collettivo.
Posso chiedere alla mia Azienda di versare al fondo il TFR pregresso?
Sì, la possibilità per i lavoratori di versare ad un fondo pensione il TFR maturato in Azienda è stata sancita esplicitamente dalla Legge Finanziaria 2008. La Commissione di vigilanza sui fondi pensione ha successivamente chiarito che il versamento del TFR pregresso a forme pensionistiche complementari è possibile a patto che lavoratore e datore di lavoro siano d’accordo.
Il versamento del TFR pregresso da parte del datore di lavoro deve essere sempre accompagnato da informazioni circa la composizione delle somme trasferite, fornite attraverso la compilazione di un modulo che il fondo pensione mette a disposizione dell’azienda.
I contributi versati sono deducibili dal reddito? In quale misura massima?
I contributi versati al fondo pensione dal lavoratore e dal datore di lavoro, sia volontari sia dovuti in base a contratti o accordi Aziendali, sono deducibili dal reddito complessivo ai sensi dell’art. 10 del TUIR. Il limite annuo di deduzione è pari a 5.164,57 euro.
Esistono casi in cui i contributi sono deducibili oltre il normale plafond annuo?
Sì, esiste un caso particolare riguardante i lavoratori di prima occupazione successiva al 1° gennaio 2007. Ad essi è consentito, nei venti anni successivi al quinto anno di partecipazione al fondo pensione, dedurre contributi eccedenti il limite di 5.164,57 euro pari alla differenza positiva tra l’importo di 25.822,85 euro e i contributi effettivamente versati nei primi cinque anni di partecipazione al fondo pensione e comunque non superiore a 2.582,29 euro annui.
Ad esempio, sulla posizione di un lavoratore con prima assunzione dal 1° gennaio 2015 e contestuale adesione al fondo pensione, sono versati nel periodo 2015-2019 contributi del lavoratore e del datore di lavoro per 2.800 euro all’anno, per un totale di 14.000 euro. Nel periodo 2020-2039 (cioè nei venti anni successivi al quinto anno di partecipazione al fondo), il lavoratore potrà utilizzare il plafond residuo del primo quinquennio (nell’esempio, pari ad euro 11.822,85 euro, cioè 25.822,85 meno 14.000) con deduzioni oltre il limite annuo di 5.164,57 euro ma che non potranno comunque superare annualmente i 7.746,56 euro.
Anche il TFR destinato al fondo pensione è deducibile annualmente dal reddito?
No, le quote di TFR destinate a previdenza complementare non sono deducibili annualmente dal reddito (e quindi non rientrano nel plafond di 5.164,57 euro), in quanto comunque gli accantonamenti a TFR non sono annualmente imponibili.
La tassazione del TFR versato al fondo pensione verrà operata da quest’ultimo in occasione della liquidazione della prestazione, di un riscatto o di un’anticipazione, applicando le aliquote previste dal regime fiscale in base alla tipologia di erogazione e alla classificazione dell’Aderente (Vecchio o Nuovo Iscritto); mentre il TFR mantenuto in Azienda sarà normalmente tassato da quest’ultima.
Il contributo al fondo pensione derivante da un premio di produzione è assoggettato ad un regime fiscale particolare?
I premi di produttività destinati al fondo pensione non contribuiscono a formare il tuo reddito per un importo massimo di 3.000 euro (con RAL non superiore a 80.000 euro), anche oltre il limite di 5.164,57 euro. Sono esenti da tassazione anche in sede di prestazione pensionistica.
Perché è importante comunicare al fondo i contributi non dedotti?
È importante per il corretto calcolo delle imposte in occasione di una qualsiasi liquidazione effettuata dal fondo: calcolando l’imponibile, il fondo pensione ne esclude i contributi non dedotti comunicatigli dall’Aderente.
Dove trovo nella CU l’importo dei contributi non dedotti? Come devo comunicarlo al fondo?
Devi cercare il valore riportato nella casella intitolata “Contributi previdenza complementare non dedotti dai redditi di cui ai punti 1, 2 3, 4 e 5” (nella CU 2021 si tratta della casella 413).
Per comunicare al fondo l’importo non dedotto, devi accedere alla tua Area Riservata e utilizzare la funzione “Contributi Non dedotti” presente nella sezione “I miei contributi”.
Negli anni passati non ho mai comunicato i contributi non dedotti, o li ho comunicati solo parzialmente. Posso farlo adesso?
Sì, è possibile comunicare anche contributi non dedotti riferiti agli anni precedenti, accedendo alla propria Area Riservata e utilizzando la funzione “Contributi Non dedotti” presente nella sezione “I miei contributi”.
L’utilizzo quale contributo al fondo pensione di somme destinate al welfare Aziendale è assoggettato ad un regime fiscale particolare?
Le somme offerte gratuitamente dal datore di lavoro per welfare Aziendale se destinate a previdenza complementare, beneficiano del trattamento fiscale e contributivo dei contributi datoriali.
Come posso verificare i versamenti effettuati dall’Azienda a mio favore?
Puoi controllare la contribuzione versata sulla tua posizione:
-annualmente, dal “Prospetto delle prestazioni pensionistiche – Fase di accumulo” reso disponibile dal fondo in Area Riservata.
- in corso d’anno, dalla pagina “I miei contributi” dell’Area Riservata, che riporta il dettaglio dei contributi versati nell’anno in corso.
- con riferimento anche agli anni precedenti, scaricando il file Excel dal link presente nella sezione “I miei contributi” dell’Area Riservata, che riporta il dettaglio di tutti i contributi versati al fondo pensione.
Perché non trovo ancora tra i miei contributi in Area Riservata gli importi che sono già stati trattenuti in busta paga?
I contributi sono visibili in Area Riservata solo dopo che l’Azienda ha inviato al fondo la distinta contributiva del periodo e il fondo pensione ha potuto abbinarla al corrispondente bonifico (cioè dopo che è avvenuta la cosiddetta “riconciliazione”). Se per vari motivi la riconciliazione della distinta non è ancora avvenuta, i contributi in essa contenuti non possono ancora essere attribuiti agli Aderenti, e quindi non risultano visibili in Area Riservata.
Se l’Azienda non effettua i versamenti dovuti, cosa devo fare?
Devi farti parte attiva nei confronti della tua Azienda affinché la stessa ottemperi a quanto dovuto.
Se l’Azienda non ha effettuato i versamenti e successivamente è fallita, come mi devo comportare?
L’INPS ha istituito un fondo di garanzia contro il rischio dell’omesso o insufficiente versamento dei contributi da parte dell’Azienda. Per accedere al fondo di garanzia, devi richiederci la compilazione del modulo PCC FOND che puoi trovare sul sito dell’INPS o della COVIP. Il Fondo provvederà a reinviarti il citato modulo PCC FOND compilato.
Dopo quanto tempo dalla trattenuta in busta paga i contributi vengono investiti in polizza e di conseguenza maturano la rivalutazione?
PreviGen Fondo Pensione investe in polizza i contributi con data di decorrenza uguale alla data di valuta con la quale ha ricevuto il relativo bonifico da parte dell’Azienda. Questo vale anche in caso di eventuali ritardi nella riconciliazione con la corrispondente distinta.
Cosa devo fare se cambio Azienda?
Non devi fare nulla nei confronti di PreviGen, è la tua precedente Azienda che ci deve comunicare l’avvenuta cessazione del tuo rapporto di lavoro.
Chiedi al tuo nuovo datore di lavoro se è convenzionato con PreviGen. In caso affermativo, la nuova Azienda dovrà comunicarci la tua assunzione e potrà versare i contributi sulla tua posizione. Qualora non fosse convenzionata, l’Azienda potrà mettersi in contatto con PreviGen per verificare se esistono i requisiti per richiedere il suo convenzionamento e proseguire i versamenti.
Anticipazioni
In cosa consiste l’anticipazione?
L’anticipazione è l’operazione con la quale l’Aderente, “in anticipo” rispetto al normale momento di erogazione, al verificarsi di talune condizioni può prelevare somme dalla propria posizione maturata, determinata in base ai contributi versati ed alle rivalutazioni ottenute.
È richiesta un’anzianità minima di partecipazione al fondo per poter richiedere un’anticipazione?
Salvo che per le anticipazioni a copertura di spese sanitarie, l’Aderente deve aver maturato almeno otto anni di partecipazione a forme pensionistiche complementari per poter richiedere un’anticipazione nei limiti e per gli eventi previsti dalla normativa. Ai fini del calcolo degli anni di partecipazione si tiene conto anche dei periodi maturati presso altre forme pensionistiche (nel caso in cui le posizioni non siano state ricongiunte a seguito di trasferimento, sarà necessario fornire una dichiarazione dell’altro fondo pensione circa la sussistenza della posizione e la data di adesione a quest’ultimo).
Per quali esigenze e per quale misura è possibile richiedere un’anticipazione?
L’anticipazione può essere richiesta:
per il massimo del 75% della posizione accumulata, per:
- spese sanitarie a seguito di gravissime situazioni relative a sé, al coniuge ed ai figli per terapie ed interventi straordinari
- acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli
- ristrutturazione, manutenzione, restauro e risanamento della prima casa di abitazione, per sé o per i figli
per il massimo del 30% della posizione accumulata, per:
- ulteriori esigenze dell’aderente.
Avendo già chiesto in precedenza un’anticipazione al fondo, è possibile reiterare la domanda?
Sì, non esistono limiti di richieste da parte dell’Aderente, se non quelli derivanti dalla somma massima disponibile sulla propria posizione.
Occorre infatti considerare che le varie anticipazioni non possono mai superare il limite complessivo previsto dalla normativa (75% della posizione, ovvero 30% per le anticipazioni per ulteriori esigenze), anche in caso di reiterazione della domanda.
Quindi, ad esempio, presentare una seconda richiesta di anticipazione del 30% non consentirà di ottenere nuovamente il 30% di tutta la posizione residua, ma solo il 30% dell’incremento della posizione stessa per effetto di nuovi versamenti o della rivalutazione nel frattempo intervenuta.
Se richiedo l’anticipazione del TFR al datore di lavoro, mi viene preclusa quella al fondo?
No, non viene preclusa. L’importante è aver maturato i requisiti previsti.
Come faccio a richiedere un’anticipazione?
Devi accedere alla tua Area Riservata ed utilizzare la funzione “Richiesta prestazioni e trasferimento in uscita” seguendo le istruzioni che compaiono a video.
Come faccio a conoscere l’importo lordo e netto che potrei ottenere a titolo di anticipazione?
Devi accedere alla tua Area Riservata e consultare la sezione “La mia posizione”. Troverai una tabella riepilogativa che contiene la stima degli importi lordi che potrai richiedere a titolo di anticipazione, per le varie cause previste dalla legge, considerando anche le eventuali anticipazioni precedentemente ottenute. Per una stima dell’importo netto, ti consigliamo di considerare una ritenuta del 23% sull’importo lordo. Gli importi lordo e netto effettivi possono essere determinati, rispettivamente, solo al momento del disinvestimento della posizione (in modo da tener conto della rivalutazione maturata e degli eventuali nuovi contributi nel frattempo pervenuti) e del calcolo delle ritenute effettuato dal gestore amministrativo.
In quanto tempo viene erogata l’anticipazione?
Per l’erogazione dell’anticipazione sono necessari circa 90 giorni dalla presentazione della richiesta completa di tutta l’eventuale documentazione necessaria. Si tratta di tempi medi, non vincolanti per il fondo.
A termini di Statuto, l’erogazione deve comunque concludersi entro il termine massimo di 6 mesi dalla ricezione della richiesta.
Si pagano imposte sulla somma ricevuta a titolo di anticipazione ed in che misura?
Si, consulta la sezione B.4 del Documento sul regime fiscale.
L’importo ottenuto a titolo di anticipazione deve essere riportato nella “dichiarazione dei redditi”?
No, le somme ottenute attraverso un’anticipazione sono assoggettate ad una ritenuta alla fonte a titolo di imposta e quindi non devono essere dichiarate.
Se la mia posizione presso il fondo è stata posta a garanzia di un finanziamento, posso richiedere l’anticipazione e cosa devo fare per ottenerla?
Si, puoi richiedere l’anticipo tenendo conto di quanto segue:
• se l’anticipazione è richiesta per l’acquisto o ristrutturazione della prima casa di abitazione e per ulteriori esigenze, devi richiedere ed ottenere dall’azienda creditrice una “liberatoria” che autorizzi il fondo all’erogazione:
• se invece l’anticipazione è richiesta per spese sanitarie straordinarie derivanti da gravissime situazioni, essa è immediatamente elaborabile dal fondo per i 4/5 del massimo importo anticipabile, ed è sufficiente che tu informi l’azienda creditrice. Qualora l’importo necessario dovesse superare tale misura, devi richiedere ed ottenere dall’azienda creditrice una “liberatoria” che autorizzi il fondo allo svincolo del 1/5 non erogato.
Per chi è possibile richiedere l’anticipo per ACQUISTO o RISTRUTTURAZIONE DELLA PRIMA CASA?
L’anticipazione deve sempre essere richiesta dall’Aderente, e può riguardare le operazioni di acquisto o ristrutturazione della prima casa per sé, a favore di un figlio o del proprio coniuge purché in regime di comunione dei beni. In quest’ultimo caso, l’Aderente dovrà presentare l’estratto dell’atto di matrimonio.
Cosa si intende per “prima casa di abitazione”?
Si considera prima casa di abitazione quella per la quale sono riconosciute le agevolazioni fiscali in materia di imposta di registro e di imposta sul valore aggiunto.
È possibile ottenere l’anticipazione per ACQUISTO DELLA PRIMA CASA prima della stipula del rogito?
Sì, è possibile presentare la richiesta in modo da ottenere l’erogazione dell’anticipazione prima della stipula del rogito. Considerando i tempi necessari all’erogazione, alla richiesta può essere allegato il compromesso, purché registrato da un notaio o presso l’Agenzia delle Entrate. Il rogito notarile dovrà essere comunque inviato al fondo entro sessanta giorni dalla sua stipula.
E’ possibile richiedere l’anticipazione per ACQUISTO DELLA PRIMA CASA successivamente alla data di acquisto?
Sì, è possibile richiedere l’anticipazione entro 18 mesi dalla data del rogito.
Posso chiedere l’anticipazione per ACQUISTO DELLA PRIMA CASA anche se non ne sarò l’esclusivo proprietario? La somma anticipabile è proporzionale alle quote di mia proprietà?
Sì, puoi richiedere l’anticipazione anche per l’acquisto di una quota dell’immobile destinato a prima casa di abitazione. L’anticipazione può essere concessa per un importo corrispondente alla quota posseduta, nei limiti del 75% della posizione.
Posso chiedere un’anticipazione per l’acquisto del diritto di usufrutto di un immobile?
No, la nozione di “acquisto della prima casa di abitazione” comprende solo l’ipotesi di acquisto del diritto di proprietà e non anche di diritti reali su beni altrui, quali l’usufrutto, che presentano rispetto alla proprietà carattere parziale.
Posso chiedere un’anticipazione in caso di successivo acquisto di una pertinenza della prima casa di abitazione già di mia proprietà?
No, l’anticipazione non può essere concessa in caso di acquisto successivo di una pertinenza della prima casa di abitazione già di proprietà dell’iscritto.
Quali sono gli interventi di manutenzione, restauro e ristrutturazione contemplati per la richiesta di un’anticipazione per RISTRUTTURAZIONE PRIMA CASA?
Per l’elenco degli interventi previsti, consulta il paragrafo 7.3 e 7.4 del Documento sulle Anticipazioni.
È ottenibile un’anticipazione se gli interventi di manutenzione, restauro, manutenzione sono già stati effettuati?
Sì, l’anticipazione può essere richiesta entro 90 giorni dalla data di conclusione dei lavori.
Quando è possibile richiedere l’anticipazione per SPESE SANITARIE?
L’anticipazione può essere richiesta quando è necessario sostenere spese sanitarie a seguito di gravissime situazioni relative a sé, al coniuge o ai figli, per terapie e interventi straordinari riconosciuti e attestati dalle competenti strutture pubbliche.
Le somme erogate a titolo di anticipazione possono essere utilizzate anche per la copertura delle spese accessorie connesse alla terapia o all’intervento, purché debitamente documentate.
Per chi è possibile richiedere l’anticipo per SPESE SANITARIE?
L’anticipazione deve sempre essere richiesta dall’Aderente, e può riguardare le spese da sostenere per sé, per il coniuge o per i figli.
Qual è la documentazione che dovrò allegare alla richiesta di anticipazione per SPESE SANITARIE?
Alla richiesta di anticipazione deve essere prodotta la documentazione di seguito elencata:
a) certificazione a cura della struttura pubblica competente (ASL) del carattere straordinario della terapia o dell’intervento;
b) copie delle fatture o ricevute fiscali attestanti gli oneri effettivamente sostenuti e rispondenti ai requisiti richiesti dalla normativa fiscale, ad eccezione delle ipotesi in cui, valutata la particolare necessità e urgenza delle spese, PreviGen non ritenga opportuno corrispondere all’aderente le somme necessarie prima della terapia o dell’intervento, salvo conguaglio finale.
Posso richiedere l’anticipazione per SPESE SANITARIE anche successivamente alla fine delle cure o dimissione dall’ospedale?
L’anticipazione può essere richiesta entro 90 giorni dall’effettuazione della spesa.
Per quale motivo posso richiedere un’anticipazione per ULTERIORI ESIGENZE?
L’anticipazione per ulteriori esigenze può essere richiesta senza giustificarne il motivo.
Cosa succede se, avendo ottenuto l’anticipazione sulla base di un preventivo, le spese effettivamente sostenute si rivelassero poi inferiori?
Se le spese effettive, in base ai giustificativi presentati, risultassero inferiori all’anticipazione già ottenuta, dovrai restituire l’eccedenza al fondo che ripristinerà la tua posizione per tale importo.
Posso restituire totalmente o parzialmente la somma ricevuta a titolo di anticipazione per reintegrare la mia posizione?
Sì, è possibile effettuare la restituzione in qualunque momento.
Come posso effettuare un versamento a titolo di reintegro di un’anticipazione?
Il versamento a titolo di reintegro deve essere effettuato esclusivamente tramite bonifico bancario. Il bonifico deve obbligatoriamente riportare la seguente causale:
Cognome Nome - Codice Fiscale dell’aderente – reintegro anticipazione.
Il versamento deve essere accompagnato dal Modulo per il reintegro dell’anticipazione, che riporta le coordinate bancarie del conto corrente da utilizzare ed i recapiti ai quali deve essere inviato il modulo stesso.
Riscatti
Quando posso richiedere al fondo pensione il riscatto della mia posizione?
Il “riscatto” della posizione è l’operazione in base alla quale l’Aderente riceve la somma maturata presso il fondo pensione, prima di raggiungere i requisiti previsti per l’erogazione da parte del fondo della prestazione pensionistica.
I casi per i quali l’Aderente può richiedere il riscatto sono stabiliti con precisione dalla normativa, in particolare dall’art. 14 del decreto legislativo 252/2005. Sono uguali per tutte le forme pensionistiche complementari.
Occorre tenere presente che il riscatto non è più possibile quando l’Aderente possa ormai richiedere al fondo l’erogazione della prestazione pensionistica (cioè abbia maturato i requisiti di accesso alla pensione pubblica e abbia un’anzianità di iscrizione al fondo di almeno 5 anni).
In generale, l’Aderente può richiedere al fondo il riscatto (totale o del 50%) della posizione per perdita dei requisiti di partecipazione, cioè quando cessa il rapporto di lavoro con l’Azienda convenzionata, o comunque quando il contratto collettivo o accordo Aziendale applicato nei suoi confronti non prevede più la partecipazione a PreviGen Fondo Pensione.
L’Aderente può poi richiedere il riscatto del 50 per cento della posizione quando si trova in uno stato di inoccupazione che duri da almeno 12 mesi. Il riscatto può essere totale anche quando lo stato di inoccupazione dura da almeno 48 mesi, o in caso di insorgenza di uno stato di invalidità che riduca la capacità di lavoro a meno di un terzo.
Qual è il trattamento fiscale applicabile al riscatto per perdita dei requisiti di partecipazione al fondo?
Per la descrizione del trattamento fiscale delle operazioni di riscatto ti invitiamo a consultare il Documento sul regime fiscale al paragrafo B.5.
Come faccio a richiedere il riscatto della posizione?
Devi accedere alla tua Area Riservata ed utilizzare la funzione “Richiesta prestazioni e trasferimento in uscita” seguendo le istruzioni che compaiono a video.
Attualmente sono disoccupato. Ho diritto ad un trattamento fiscale agevolato per il riscatto della posizione maturata nel fondo?
Sì, in alcuni casi è prevista l’applicazione di un trattamento agevolato. Per approfondimenti ti invitiamo a consultare il Documento sul regime fiscale al paragrafo B.5.
Sono un ex dipendente bancario e ho aderito al fondo di solidarietà del mio settore. Quale tassazione si applica al riscatto della posizione maturata nel fondo pensione?
Il caso specifico è stato trattato dall’Agenzia delle Entrate con la propria risoluzione n. 399/E del 22 ottobre 2008, disponibile al seguente link: https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/305947/Risoluzione+n+399+2008_ris399Edel22ottobre2008.pdf/77483e1a-cefa-5641-6c80-957694b0d5c7
Prestazioni Pensionistiche
Quali prestazioni pensionistiche posso ottenere dal fondo pensione?
Al raggiungimento dei requisiti previsti, il fondo pensione eroga le seguenti prestazioni:
Capitale
Rendita (le varie forme di rendita disponibili sono descritte nel Documento sulle rendite)
R.I.T.A., ovvero Rendita Integrativa Temporanea Anticipata. Consulta le domande e le risposte sul tema specifico.
Quali sono i requisiti per accedere alla prestazione pensionistica complementare?
Per accedere alle prestazioni pensionistiche complementari di capitale o rendita erogabili dal fondo, occorre aver maturato i requisiti di accesso alle prestazioni stabiliti nel regime obbligatorio di appartenenza, con almeno cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari (ridotti a tre anni per il lavoratore che si sposta tra Stati membri dell’Unione europea, e il cui rapporto di lavoro cessi per motivi indipendenti dal fatto che acquisisce il diritto ad una pensione complementare).
Posso scegliere liberamente se ricevere la prestazione in capitale o in rendita?
Per i nuovi iscritti l’erogazione in capitale può arrivare al massimo al 50 per cento della posizione complessiva. Se però la rendita che si ottiene convertendo il 70 per cento della posizione risulta inferiore alla metà dell’assegno sociale (il cui importo totale per il 2022 è pari ad euro 6.085,43) allora è possibile ottenere l’erogazione interamente in capitale.
Per i vecchi iscritti, l’erogazione in capitale è sempre possibile, ma in alcuni casi può comportare un trattamento fiscale penalizzante (a tal proposito ti invitiamo a consultare il Documento sul regime fiscale al paragrafo B.1.4).
La quota di prestazione non percepita sotto forma di capitale deve essere destinata a rendita.
Come faccio a richiedere l’erogazione della prestazione pensionistica complementare?
Devi scaricare il Modulo di richiesta di liquidazione di prestazioni previdenziali dalla sezione “Modulistica” dell’area pubblica del sito www.previgen.it.
Il modulo compilato deve essere trasmesso al fondo utilizzando la sezione “Contattaci” del sito www.previgen.it, selezionando quale argomento “Trasmissione modulo e documentazione per richiesta di prestazione complementare”. Ricordati di allegare al messaggio copia del certificato di pensione o di un documento attestante la maturazione dei requisiti di accesso alla pensione pubblica e copia di codice fiscale e documento di identità (anche dei beneficiari in caso di scelta di “rendita certa” e del reversionario in caso di scelta di “rendita reversibile”).
Quale tassazione si applica alla prestazione pensionistica in capitale?
Per la descrizione del trattamento fiscale delle erogazioni in capitale ti invitiamo a consultare il Documento sul regime fiscale al paragrafo B.1.
Quale tassazione si applica alla prestazione pensionistica in rendita?
Per la descrizione del trattamento fiscale delle erogazioni in rendita ti invitiamo a consultare il Documento sul regime fiscale al paragrafo B.3.
In quanto tempo avviene la liquidazione della prestazione pensionistica?
Per l’erogazione della prestazione in capitale sono necessari circa 90 giorni dalla presentazione della richiesta completa di tutta la documentazione necessaria. Si tratta di tempi medi, non vincolanti per il fondo.
L’eventuale rendita viene erogata direttamente dal gestore assicurativo Generali Italia S.p.A., al termine del processo di attivazione.
Che cos’è la R.I.T.A.?
La R.I.T.A. (Rendita Integrativa Temporanea Anticipata) è una prestazione che consiste nell’erogazione frazionata di tutta o parte della posizione previdenziale, che si deve concludere entro il compimento dell’età pensionabile di vecchiaia.
Per maggiori dettagli puoi consultare lo Statuto di PreviGen.
In particolare, l’articolo 10 dal comma 3 al comma 7 disciplina la R.I.T.A.
Cosa succede in caso di decesso dell’Aderente nel corso dell’erogazione della R.I.T.A.?
In caso di decesso dell’aderente nel corso dell’erogazione della R.I.T.A., il montante residuo relativo alle rate non ancora erogate viene riscattato dai soggetti a ciò designati dall’aderente stesso o, in assenza di designazione, dai suoi eredi. Il riscatto riguarda anche la parte eventualmente non destinata a R.I.T.A.
La R.I.T.A. è revocabile?
Sì, la R.I.T.A. può essere revocata nel corso dell’erogazione. A tal fine, l’Aderente deve inviare al fondo pensione apposita comunicazione scritta, tramite Raccomandata A.R. spedita all’indirizzo: PreviGen Fondo Pensione – Sede Amministrativa, c/o Generali Italia S.p.A., Via Mazzini n. 53, 10123 – Torino, oppure tramite PEC all’indirizzo previgen_fondopensione@pec.generaligroup.com La comunicazione di revoca ricevuta dal fondo almeno 45 giorni prima della scadenza prevista per il pagamento della prima rata successiva interrompe già il pagamento di quest’ultima (diversamente la revoca potrebbe avere effetto dalla seconda rata successiva).
Posso versare dei contributi volontari mentre sto già percependo la R.I.T.A.? Come e quando mi saranno erogati?
Sì, è possibile versare dei contributi volontari durante il periodo di erogazione della R.I.T.A.; essi costituiranno una posizione separata rispetto alla R.I.T.A., e saranno liquidati su richiesta dell’aderente, nel rispetto delle regole che consentono l’erogazione in capitale piuttosto che in rendita.
Come faccio a richiedere la R.I.T.A.?
Devi accedere alla tua Area Riservata ed utilizzare la funzione “Richiesta prestazioni e trasferimento in uscita” seguendo le istruzioni che compaiono a video.
Da quando posso richiedere la R.I.T.A.?
Puoi richiedere la R.I.T.A. quando manchino non più di cinque anni al compimento della tua età pensionabile di vecchiaia. Al momento, considerando l’età pensionabile di vecchiaia di 67 anni, la richiesta può essere quindi presentata a partire dall’età di 62 anni. È però necessario non svolgere alcuna attività lavorativa al momento della richiesta, ed aver maturato un’anzianità contributiva presso l’INPS di almeno 20 anni ed un’anzianità presso forme pensionistiche complementari di almeno 5 anni.
In caso di inoccupazione perdurante da almeno 24 mesi, la richiesta di R.I.T.A. può essere presentata quando manchino non più di dieci anni al compimento dell’età pensionabile di vecchiaia, con un’anzianità presso forme pensionistiche complementari di almeno 5 anni.
Qual è il termine entro il quale posso richiedere la R.I.T.A.?
La richiesta di R.I.T.A. deve essere presentata in tempo utile per consentire al fondo di erogare la prestazione in almeno due rate entro il compimento dell’età pensionabile di vecchiaia. La presentazione deve quindi avvenire entro i 180 giorni precedenti tale data.
Ti invitiamo a consultare il Regolamento in tema di presentazione delle richieste di R.I.T.A.
Dopo quanto tempo dalla presentazione della richiesta inizia l’erogazione della R.I.T.A.?
Per l’indicazione dei tempi di erogazione della prima rata, ti invitiamo a consultare il Regolamento in tema di presentazione delle richieste di R.I.T.A.
Sto già percependo la pensione, posso richiedere la R.I.T.A.?
Sì, puoi richiedere la R.I.T.A. se stai percependo un qualsiasi trattamento pensionistico diverso dalla pensione di vecchiaia.
Posso richiedere la R.I.T.A. se sto svolgendo un’attività lavorativa?
No, al momento della presentazione della domanda di erogazione della R.I.T.A. deve sussistere il requisito della cessazione di ogni attività lavorativa.
È però possibile intraprendere successivamente una nuova attività lavorativa in qualsiasi forma.
Quale tassazione si applica alla R.I.T.A.?
Per la descrizione del trattamento fiscale delle erogazioni in R.I.T.A. ti invitiamo a consultare il Documento sul regime fiscale al paragrafo B.2.
Trasferimenti
Come posso richiedere un trasferimento in ingresso da un altro fondo verso PreviGen?
Il trasferimento da un altro fondo verso PreviGen può essere richiesto:
- contestualmente all’adesione, compilando l’apposita sezione del modulo
- nel corso della partecipazione a PreviGen, compilando il “Modulo di richiesta trasferimento da altra forma pensionistica complementare”, da inviare al fondo con le modalità indicate sullo stesso.
IMPORTANTE. Ricordati che, in ogni caso, dovrai sempre rivolgerti al tuo vecchio fondo per comunicargli direttamente la tua volontà di trasferire la posizione, con le modalità che esso ti indicherà.
Come avviene il mio trasferimento in ingresso?
Nel momento in cui veniamo a conoscenza della tua volontà di trasferire a PreviGen la tua posizione, contattiamo il tuo vecchio fondo per autorizzarlo ad accreditarcela, indicandogli le modalità (IBAN e informazioni fiscali necessarie).
La posizione trasferita sarà visibile nella tua area riservata quando riceveremo dal fondo cedente l’accredito della somma e la scheda tecnica che contiene le informazioni necessarie per la corretta ripartizione della stessa nei vari periodi di maturazione.
L’investimento della posizione trasferita avverrà comunque rispettando la valuta con la quale la somma è stata accreditata a PreviGen.
PreviGen applica dei costi sui trasferimenti in ingresso?
Per la descrizione del costi eventualmente applicati ai trasferimenti di posizione da altra forma pensionistica ti invitiamo a consultare la Scheda dei costi.
Quando posso richiedere il trasferimento da PreviGen verso un altro fondo?
Puoi chiedere il trasferimento della posizione in uscita da PreviGen:
- in caso di perdita dei requisiti di partecipazione a PreviGen (ad esempio: in caso di cessazione del rapporto di lavoro con l’azienda convenzionata; in caso di cambio di inquadramento; quando PreviGen non è più il fondo di riferimento dell’azienda, a seguito di modifiche alla fonte istitutiva);
- volontariamente, anche in costanza di rapporto di lavoro con l’azienda convenzionata, quando siano trascorsi almeno due anni di iscrizione. In questo caso, ti suggeriamo di verificare con la tua azienda che l’eventuale versamento di contributi a carico del datore di lavoro possa proseguire anche verso il nuovo fondo, in base alle previsioni del contratto collettivo applicato nei tuoi confronti.
Come posso richiedere un trasferimento in uscita da PreviGen verso un altro fondo?
Per richiedere il trasferimento da PreviGen verso un altro fondo devi compilare il “Modulo di richiesta trasferimento verso altra forma pensionistica complementare”, da inviare al fondo con le modalità indicate sullo stesso.
IMPORTANTE. Ricordati di allegare copia di un tuo documento di identità.
Come avviene il trasferimento in uscita della mia posizione previdenziale?
Nel momento in cui veniamo a conoscenza della tua volontà di trasferire la tua posizione da PreviGen verso un altro fondo (“fondo cessionario”), contattiamo quest’ultimo per ottenere la conferma della tua iscrizione e l’autorizzazione a procedere al trasferimento.
L’autorizzazione del fondo cessionario contiene anche tutte le informazioni necessarie per l’accredito.
Al ricevimento dell’autorizzazione, effettuate le necessarie operazioni di quadratura sulla posizione, richiederemo al gestore assicurativo di procedere direttamente all’accredito a favore del fondo cessionario.
Successivamente all’accredito, forniremo al fondo cessionario (e a te in copia) la scheda tecnica che contiene le informazioni necessarie per la corretta ripartizione della posizione nei vari periodi di maturazione.
PreviGen applica dei costi sui trasferimenti in uscita? Sono previste delle penali?
Non è prevista l’applicazione di alcun costo o penale sulle somme trasferite da PreviGen verso altra forma pensionistica.
Le operazioni di trasferimento tra fondi sono soggette ad un prelievo fiscale?
Tutte le operazioni di trasferimento delle posizioni pensionistiche verso forme pensionistiche disciplinate dal decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 sono esenti da ogni onere fiscale, ferma restando l’applicazione dell’imposta sostitutiva sui rendimenti maturati nell’anno.
Per i vecchi iscritti, in caso di trasferimento della posizione maturata in gestione di tipo assicurativo verso una gestione di tipo finanziario della medesima o di altra forma pensionistica, la Compagnia di Assicurazione applica sui rendimenti maturati entro il 31 dicembre 2000 la ritenuta a titolo di imposta del 12,50%.
Ricongiungere le posizioni tra due o più fondi pensione comporta qualche vantaggio di natura fiscale?
Sì, a seguito del ricongiungimento si incrementa l’anzianità utile ai fini della determinazione dell’aliquota fiscale applicabile in caso di erogazione della prestazione o della RITA (per approfondimenti consulta il Documento sul regime fiscale
Cessione del Quinto
Posso richiedere un’anticipazione se ho aperto una cessione del V dello stipendio con una finanziaria?
Si, puoi richiedere l’anticipo tenendo conto di quanto segue:
• se l’anticipazione è richiesta per l’acquisto o ristrutturazione della prima casa di abitazione e per ulteriori esigenze, devi richiedere ed ottenere dall’azienda creditrice una “liberatoria” che autorizzi il fondo all’erogazione;
• se invece l’anticipazione è richiesta per spese sanitarie straordinarie derivanti da gravissime situazioni, essa è immediatamente elaborabile dal fondo per i 4/5 del massimo importo anticipabile, ed è sufficiente che tu informi l’azienda creditrice. Qualora l’importo necessario dovesse superare tale misura, devi richiedere ed ottenere dall’azienda creditrice una “liberatoria” che autorizzi il fondo allo svincolo del 1/5 non erogato.
Se ho aperto una cessione del V, posso chiedere il trasferimento ad altro fondo?
Si, ma dovrai informare la Finanziaria erogatrice del credito, in modo che possa nuovamente notificare la sussistenza del debito al fondo in cui ti stai trasferendo.
Gestione del patrimonio
Come vengono investiti i contributi?
PreviGen è un fondo pensione monocomparto che, per Statuto, investe i contributi raccolti esclusivamente in contratti e convenzioni assicurative. Le relative riserve matematiche sono investite nelle gestioni separate messe a disposizione dell’attuale assicuratore Generali Italia S.p.A.
Posso modificare la linea d’investimento?
No, attualmente non è prevista tale scelta. Le riserve matematiche sono investite nelle gestioni separate “GESAV” o “RISPAV” di Generali Italia S.p.A. Potrai trovare le informazioni sulle loro caratteristiche nella scheda Le opzioni di investimento della Nota informativa.
Informativa sulla posizione
Dove posso verificare la mia posizione previdenziale?
Potrai verificare quanto è stato versato a titolo di contributi e l’attuale maturato della tua posizione previdenziale nella tua “area riservata”
Come posso aggiornare i miei recapiti?
Accedendo nella tua area riservata, potrai utilizzare la funzione “anagrafica”.
Come posso modificare la mia scelta per non ricevere più comunicazioni per posta in forma cartacea ma averle solo disponibili nella mia area riservata?
Accedendo nella tua area riservata, potrai utilizzare la funzione “anagrafica”.
Come posso comunicare con il fondo?
Potrai metterti in contatto con il fondo attraverso:
• il @Form mail presente nella sezione contattaci (SCELTA PRIORITARIA);
• l’indirizzo di posta elettronica “previgenfondopensione.it@generali.com”;
• l’indirizzo di posta elettronica certificata “previgen_fondopensione@pec.generaligroup.com”;
• il servizio di Contact Center che risponde al numero telefonico 041 2599590
(dal lunedì al venerdì tra le 9:30 e le 12);
• invio della corrispondenza all’indirizzo della sede amministrativa del fondo: PreviGen Fondo Pensione – via Mazzini, 53 – 10123 Torino (TO)