Avvertenza
Le informazioni riportate qui di seguito non riguardano i reclami da parte degli aderenti, per i quali si rimanda all’apposita sezione del sito.
Eventuali reclami presentati attraverso le procedure descritte in questa sezione non saranno presi in carico.
Questa sezione del sito è finalizzata a fornire informazioni in merito ai presupposti nonché ai canali da utilizzare ed alle modalità da seguire per poter effettuare segnalazioni di violazioni delle disposizioni nazionali o dell’Unione Europea (Whistleblowing) di cui si sia venuti a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato.
Si precisa che, alla luce delle previsioni contenute nel D. Lgs. 10 marzo 2023, n. 24 (Whistleblowing), la disciplina si applica anche a Previgen (“Fondo”).
Sono legittimate a segnalare le persone che operano per il Fondo in qualità di lavoratori subordinati, lavoratori autonomi, collaboratori, liberi professionisti, consulenti, volontari e tirocinanti, retribuiti e non retribuiti, azionisti e le persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza.
Si precisa pertanto che sono legittimati ad effettuare eventuali segnalazioni, al ricorrere dei presupposti, i Consiglieri di Amministrazione, i Sindaci del Fondo e il Direttore Generale, mentre gli Aderenti al Fondo non rientrano tra i soggetti legittimati ad effettuare segnalazioni.
Segnalazione interna
Per segnalare eventuali violazioni della normativa nazionale o dell’Unione Europea il Fondo mette a disposizione un apposito canale, che garantisce la massima sicurezza e riservatezza delle informazioni attraverso un protocollo di crittografia, raggiungibile al seguente link: https://digitalroom.bdo.it/Previgen.
Tale canale consente di effettuare segnalazioni in forma anonima o nominativa.
Tali canali sono presidiati dalla Funzione di Compliance di Generali Italia (a cui il Fondo ha affidato la gestione di tali attività), alla quale può anche essere chiesto un incontro, e che è responsabile di gestire e dar seguito alle segnalazioni pervenute.
Le segnalazioni devono essere relative a comportamenti, atti od omissioni che ledono l’interesse o l’integrità del Fondo e che consistono in:
- illeciti amministrativi, contabili, civili o penali;
- illeciti che rientrano nell’ambito di applicazione degli atti dell’Unione europea o nazionali relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell’ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
- atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell’Unione;
- atti od omissioni riguardanti il mercato interno;
- atti o comportamenti che vanificano l’oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell’Unione.
Sono invece espressamente escluse le segnalazioni relative:
- alle contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all’autorità giudiziaria o contabile che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro, ovvero che siano inerenti ai propri rapporti di lavoro con le figure gerarchicamente sovraordinate;
- alle violazioni già disciplinate in via obbligatoria dagli atti dell’Unione europea o nazionali relativi ai seguenti ambiti:
- servizi finanziari e prevenzione del riciclaggio di denaro o del finanziamento del terrorismo per i quali le società tenute ai relativi obblighi abbiano attivato le procedure di segnalazione previste dalle relative norme.
I fatti integranti la presunta violazione devono essere descritti nel modo più chiaro e completo possibile per agevolare l’avvio delle attività di indagine.
Come stabilito dal citato D.Lgs. n. 24/2023 (Whistleblowing) il Fondo non tollera alcuna forma di ritorsione nei confronti di chi effettua una segnalazione in buona fede o partecipa ad un’indagine ad essa collegata, e garantisce inoltre protezione all’identità del segnalante, del segnalato nonché degli altri soggetti, nei limiti di legge, e la massima riservatezza delle informazioni contenute nella segnalazione.
Per maggiori dettagli si fa rinvio alle Linee guida sulle segnalazioni e sulla protezione dalle ritorsioni (Whistleblowing) inerenti le modalità e i termini per effettuare le segnalazioni.
Segnalazione esterna
È possibile effettuare una segnalazione esterna all’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), al seguente link https://whistleblowing.anticorruzione.it/#/ qualora ricorra una delle seguenti condizioni:
- non sia prevista, nell’ambito del contesto lavorativo, l’attivazione obbligatoria del canale di segnalazione interna ovvero questo, anche se obbligatorio, non sia attivo o, anche se attivato, non sia conforme;
- sia stata già effettuata una segnalazione interna e la stessa non abbia avuto seguito;
- vi siano fondati motivi di ritenere che, se venisse effettuata una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;
- vi sia un fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.
Per maggiori dettagli sulla Segnalazione esterna si rimanda alle Linee Guida ANAC consultabili sul sito dell’Autorità, nonché alle Linee guida sulle segnalazioni e sulla protezione dalle ritorsioni (Whistleblowing) inerenti le modalità e i termini per effettuare le segnalazioni.